Art. 9.

      1. Il Dipartimento può proporre al Ministro degli affari esteri la nomina di addetti culturali presso le ambasciate di consolati generali in Paesi in cui non vi siano, o abbiano cessato di funzionare, Istituti italiani di cultura all'estero. Gli addetti sono scelti dalle stesse liste e con le stesse caratteristiche e criteri del personale degli Istituti italiani di cultura all'estero, ad esclusione delle nomine per chiara fama.
      2. Le nomine di cui al comma 1 sono approvate con le stesse modalità utilizzate per le nomine del personale degli Istituti italiani di cultura all'estero.